STUDIO ANSALDI S.R.L.
ELABORAZIONI CONTABILI PER LE AZIENDE
CORSO PIAVE 4 – 12051 ALBA (CN) Tel. 0173.296.611
Spett.le Azienda
ALBA, lì 2 agosto 2017
OGGETTO: Il nuovo lavoro occasionale: prestazione occasionale e libretto di famiglia.
Spettabile Azienda,
l’art. 54-bis del D.L. 50/2017, introdotto in sede di conversione dalla L. 96/2017, ha disciplinato compiutamente le prestazioni di lavoro occasionali. La disposizione normativa consente ai datori di lavoro di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, nei limiti previsti dalla norma, secondo due distinte modalità di utilizzo: le prestazione occasionale ed il libretto di famiglia.
Con la circolare n. 107/2017 e con il messaggio n. 2887/2017, l’Inps ha reso note le istruzioni per l’utilizzo del nuovo lavoro occasionale. Ciascuna delle suddette modalità, ognuna delle quali si riferisce a diverse categorie di datori di lavoro, presenta profili specifici in relazione all’oggetto della prestazione, alla misura minima dei compensi e dei connessi diritti di contribuzione sociale obbligatoria.
Contratto di prestazione occasionale
Il contratto di prestazione occasionale è il contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità.
Possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata, nonché amministrazioni pubbliche (art. 1, c. 2 D. Lgs. 165/2001).
La misura del compenso è fissata dalle parti, purché non inferiore al livello minimo, stabilito dalla legge in € 9,00 per ogni ora di prestazione lavorativa. L’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di 4 ore lavorative, pari a € 36,00, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a 4 ore. La misura del compenso delle ore successive è liberamente fissata dalle parti, purché nel rispetto della predetta misura minima di retribuzione oraria, stabilita dalla legge in € 9,00.
Al compenso spettante al prestatore si applicano i seguenti oneri a carico dell’utilizzatore:
- contribuzione Ivs alla Gestione Separata Inps, nella misura del 33,0%;
- premio assicurativo Inail, nella misura del 3,5%.
In relazione al compenso minimo orario di € 9,00 la misura dei predetti oneri è pari a € 2,97 (Inps Ivs) e € 0,32 (Inail).
Sui versamenti complessivi effettuati dall’utilizzatore sono dovuti gli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell’erogazione del compenso al prestatore nella misura dell’1,0%.
Ai fini della individuazione del costo complessivo sostenuto dall’utilizzatore, gli importi relativi ai predetti oneri contributivi e di gestione si sommano alla misura del compenso.
Nel rispetto dei limiti generali non è ammesso il ricorso al contratto di prestazione lavoro occasionale ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Il periodo da assumere a riferimento per il calcolo della forza aziendale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è il semestre che va dall’8° al 3° mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione lavorativa occasionale.
È vietato ricorrere al contratto di prestazioni occasionali:
a) da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o di lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
b) nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi;
c) in agricoltura, salvi casi specifici.
Almeno 60 minuti prima dell’inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, l’utilizzatore, tramite la piattaforma informatica Inps o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’Inps, è tenuto a fornire le seguenti informazioni: i dati identificativi del prestatore; la misura del compenso pattuita; il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa; la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione lavorativa; il settore di impiego del prestatore; altre informazioni per la gestione del rapporto di lavoro.
La comunicazione avviene mediante l’utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura Inps, con l’indicazione giornaliera delle prestazioni.
Libretto di famiglia
Possono fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali tramite Libretto Famiglia soltanto le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa.
Mediante il Libretto Famiglia l’utilizzatore può remunerare esclusivamente le prestazioni di lavoro occasionali rese in suo favore per:
a) lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
c) insegnamento privato supplementare
Il Libretto Famiglia è composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in € 10,00 utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un’ora. Il valore nominale di € 10 è così suddiviso:
- € 8,00 per il compenso a favore del prestatore;
- € 1,65 per la contribuzione Ivs alla Gestione Separata Inps;
- € 0,25 per il premio assicurativo Inail;
- € 0,10 per il finanziamento degli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell’erogazione del compenso al prestatore.
Al termine della prestazione lavorativa, e comunque non oltre il 3° giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione stessa, l’utilizzatore, tramite la piattaforma telematica Inps o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’Inps, è tenuto a comunicare i dati identificativi del prestatore; il luogo di svolgimento della prestazione; il numero di titoli utilizzati per il pagamento della prestazione; la durata della prestazione; l’ambito di svolgimento della prestazione; altre informazioni per la gestione del rapporto.
Contestualmente alla trasmissione della comunicazione da parte dell’utilizzatore, il prestatore riceve notifica, attraverso comunicazione di posta elettronica e/o di short message service (SMS) e MyINPS, dell’avvenuta comunicazione della prestazione lavorativa, da parte dell’utilizzatore, e dei relativi termini di svolgimento.
Disposizioni comuni
Dette tipologie di contratto di lavoro, ognuna delle quali si riferisce a diverse categorie di datori di lavoro, presenta profili di specificità in relazione all’oggetto della prestazione, alla misura minima dei compensi e dei connessi diritti di contribuzione sociale obbligatoria, nonché alle modalità di assolvimento degli adempimenti informativi verso l’Istituto.
Per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, compensi di importo complessivamente non superiore a € 5.000,00 da considerare nel loro valore nominale.
Per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, compensi di importo complessivamente non superiore a € 5.000,00. La misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo per:
a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
b) giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
c) persone disoccupate;
d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all’inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
Per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, compensi di importo non superiore a € 2.500,0 da considerare nel loro valore nominale.
È inoltre previsto un limite di durata pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile. Per il settore agricolo tale limite è diversamente calcolato.
Non è possibile fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali:
û da parte di lavoratori con i quali l’utilizzatore abbia in corso un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa;
û nel caso in cui l’utilizzatore abbia avuto con il prestatore, entro i 6 mesi precedenti la prevista prestazione di lavoro occasionale, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
L’Inps provvede a conteggiare tutti i compensi relativi a prestazioni di lavoro occasionale rese nell’ambito del mese e a erogarli, nel loro importo totale, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione.
I compensi percepiti dal prestatore non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Gli stessi sono esenti da tassazione ai fini Irpef.
La gestione delle prestazioni occasionali, ivi inclusa l’erogazione del compenso ai prestatori, è supportata da un’apposita piattaforma telematica predisposta dall’Inps, fruibile attraverso l’accesso al sito internet dell’Istituto.
Versamenti mediante F24
Gli utilizzatori delle prestazione occasionale e del libretto di famiglia possono effettuare i versamenti necessari per alimentare il proprio c.d. portafoglio elettronico tramite modello F24 Elementi identificativi (ELIDE).
L’utilizzatore dovrà apporre nella sezione “CONTRIBUENTE” il proprio Codice Fiscale ed i relativi dati identificativi. Nella sezione “ERARIO ED ALTRO” i relativi campi dovranno essere valorizzati come segue:
- nel campo “tipo”, dovrà essere valorizzata la lettera “I”;
- nel campo “elementi identificativi”, non dovrà essere inserito alcun valore;
- nel campo “codice”, dovrà essere valorizzata la causale contributo:
per il Libretto Famiglia, i versamenti vanno effettuati utilizzando la causale “LIFA”;
per il Contratto di prestazione occasionale, i versamenti vanno effettuati utilizzando la causale “CLOC”;
- nel campo “anno di riferimento”, occorre indicare l’anno cui si riferisce il versamento nel formato “AAAA”;
- nel campo “importi a debito versati”, si deve indicare l’importo versato da utilizzare, attraverso la piattaforma telematica INPS, per il pagamento di prestazioni occasionali.
Si rammenta che il modello F24 ELIDE potrà contenere solo importi a debito e non consente compensazioni.
Aspetti sanzionatori
La conseguenza più grave che si verifica, allorquando venga superato l’importo di 2.500 euro per ciascuna prestazione resa da un singolo prestatore in favore di un singolo utilizzatore o, comunque, il limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, è la trasformazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.
Nei casi di violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva all’Inps delle prestazioni da effettuarsi o di uno degli altri divieti previsti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria che va da 500 euro a 2.500 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione. Tale ultima disposizione non si applica se utilizzatore è una Pubblica Amministrazione.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Con i più cordiali saluti.
Studio Ansaldi srl
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